Divisione delle spese straordinarie per i figli. Le spese straordinarie vanno divise tutte al 50% ?
In materia di mantenimento dei figli, la divisione delle spese straordinarie è questione spesso dibattuta tra i genitori.
Molti Tribunali italiani hanno provveduto a redigere dei protocolli nei quali indicano con chiarezza quali sono le spese da intendere come straordinarie e quali invece ordinarie, quindi quelle che necessitano di un preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece sono dovute dall’altro genitore anche senza preventivo accordo.
In tema di divisione delle spese straordinarie, il principio di base è la loro divisione al 50% tra entrambi i genitori, concordando previamente quelle per cui occorre l’accordo.
E’ possibile dividere le spese straordinarie per i figli in proporzioni diverse tra i genitori ?
Il Giudice, nel decidere la proporzione delle spese straordinarie da sostenere tra i genitori, tiene in considerazione sia la capacità economica di entrambi che le diverse circostanze specifiche.
Si parte quindi dal principio base del 50% a carico di ciascun genitore, per poi valutare caso per caso e decidere eventualmente una diversa percentuale.
E’ possibile dividere in modo diverso una singola spesa straordinaria per i figli ? o devono per forza essere tutte divise secondo la stessa percentuale ?
E’ possibile stabilire percentuali diverse per le singole spese straordinare
Con il decreto 23/11/2017 il Tribunale di Genova ha stabilito che il padre paghi il 70% delle spese per la baby sitter e il 50% delle altre spese straordinarie, chiarendo di fatto che la singola spesa straordinaria può essere divisa in percentuale differente rispetto al resto delle spese straordinarie.
Bisogna sempre avere in considerazione che il Tribunale è tenuto a valutare ogni situazione caso per caso, adattando la decisione alla singola fattispecie.
Nel caso in questione entrambi i genitori lavorano, e per entrambi l’attività lavorativa influisce sulla possibilità di tenere con sè il figlio: la madre effettua i turni e quindi tiene con sè il figlio in base alla turnazione, mentre il padre svolge un lavoro che comporta degli spostamenti quotidiani durante la settimana, non consentendogli di tenere il bimbo per un periodo equivalente rispetto alla madre.
Il regime lavorativo del padre infatti consente a quest’ultimo di tenere il bambino solo al sabato pomeriggio (e due domeniche al mese), mentre la madre -effettuando i turni- ha più possibilità di tenere con sè il figlio.
La situazione richiede necessariamente il ricorso a una baby-sitter per i periodi in cui entrambi i genitori sono al lavoro.
Il Tribunale ha quindi valutato sia l’impegno lavorativo maggiore del padre (e quindi la conseguente maggiore assenza) che la sua maggiore capacità economica (circa € 2.300,00 al mese, contro i circa € 1.300,00 della madre) ritenendo equo porre la spesa straordinaria relativa alla baby-sitter per il 70% in capo al padre e per il 30% in capo alla madre.
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