Processo civile telematico. Cosa succede nel caso in cui il reclamo sia depositato in via analogica (cartacea).
Il reclamo contro il provvedimento emesso in un procedimento cautelare per sequestro conservativo in corso di causa deve essere depositato in via telematica ?
Con ordinanza Collegiale il Tribunale di Genova ha sostenuto che il reclamo, pur non corrispondente ai dettami dell’art. 16 bis D.L. 179/12, sia comunque ammissibile anche se depositato in forma cartacea perchè la norma che prescrive il deposito telematico non prevede una espressa sanzione di inammissibilità e perchè il reclamo è procedimento autonomo.
Affrontiamo la nuova e controversa questione della forma del deposito del reclamo, esiste infatti una doppia corrente giurisprudenziale.
Alcuni Tribunali si sono espressi per l’inammissibilità del reclamo depositato in via analogica (cartacea), perchè ritengono il reclamo non atto introduttivo di un nuovo grado di giudizio ma semplicemente una prosecuzione della prima fase cautelare che ha portato all’emissione dell’ordinanza relativa al sequestro, essendo il pagamento del contributo unificato una questione meramente tributaria e quindi non influente sulla struttura del procedimento (che rimane unitario) così come l’assegnazione di un numero di ruolo del reclamo (che è mera questione organizzativa interna al Tribunale).
Il reclamo sarebbe quindi un atto “endoprocessuale” tra parti già costituite e, quindi, dovrebbe essere depositato in via esclusivamente telematica.
In questo senso le ordinanze Tribunale dell’Aquila del 22 giugno 2016, Tribunale di Vasto del 15 aprile 2016, ordinanze 12/2/2015 del Tribunale di Torino e 15 maggio 2015 del Tribunale di Foggia.
Il reclamo costituisce nuovo e autonomo procedimento. E’ ammesso il deposito cartaceo del reclamo.
Con ordinanza Collegiale del 20 settembre 2016 il Tribunale di Genova si è espresso in merito all’eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo depositato in via analogia (cartacea), aderendo invece alla corrente che ritiene il reclamo un procedimento autonomo, e quindi “nuovo” nel quale le parti si devono ancora costituire.
E’ quindi ammesso il deposito cartaceo del reclamo.
L’art. 16 bis D.L. 179/12 non contiene una espressa sanzione di inammissibilità degli atti depositati in forma cartacea
Inoltre la citata ordinanza del Tribunale di Genova rileva anche che non esiste una espressa sanzione di inammissibilità del reclamo se depositato in forma cartacea in luogo del deposito telematico.
Qui di seguito il testo integrale dei motivi della decisione nell’Ordinanza Collegiale del Tribunale di Genova, in data 20 settembre 2016, in punto deposito cartaceo del reclamo contro ordinanza emessa in un procedimento per sequestro conservativo in corso di causa.
“Ritiene il Collegio che il gravame, pur non corrispondente ai dettami dell’art. 16 bis.2 D.l., non sia per questo inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, la disposizione citata prescrive il deposito telematico ma non contiene un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo, mentre sanzioni processuali di tali gravità non possono che essere testuali.
Secondariamente, il reclamo costituisce un procedimento autonomo che ha una sua distinta dimensione amministrativa e comporta nuova iscrizione a ruolo, nuovo versamento del contributo unificato e nuove formalità di costituzione delle parti. Si tratta quindi di un procedimento “nuovo”, nel quale le parti non sono ancora costituite: onde è ammissibile il deposito dell’atto introduttivo e costituzione in cartaceo”.
Quale tipo di deposito scegliere per il reclamo ?
Visti i contrapposti orientamenti dei Tribunali, in via prudenziale, è consigliabile il deposito del reclamo in via telematica.