Decreto ingiuntivo opposto
Con il decreto n° 31/13 ex art. 99 L.F. il Tribunale di Genova ha espresso i seguenti concetti nel caso in cui venga opposto al Fallimento un decreto ingiuntivo nei confronti del quale era pendente il giudizio di opposizione al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento:
– la mancata proposizione di osservazioni al progetto di stato passivo del Fallimento non preclude la proposizione dell’azione di opposizione allo stato passivo;
– è opponibile al Fallimento solo il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento;
– in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e seguente dichiarazione di Fallimento, il giudizio di opposizione diventa improseguibile, il decreto non si consolida e il creditore è tenuto a fare domanda di ammissione al passivo del Fallimento provando il proprio credito;
– il Giudice Delegato non può liquidare e ammettere al passivo le spese di un giudizio di cui è estraneo, in particolare -nel caso in esame- le spese liquidate con il decreto ingiuntivo opposto non sono opponibili al Fallimento;
– nel caso in cui il credito sia contestato, il creditore ha l’onere di dimostrare il proprio credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, formulando specifica istanza probatoria e provando il proprio credito o il danno, non essendo sufficiente la mera produzione delle scritture contabili allegate all’istanza di insinuazione al passivo del Fallimento (limiti probatori nei confronti del Fallimento).