Entra in vigore il divorzio breve

Oggi 26 maggio 2015, essendo trascorsi i previsti 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55)

Da oggi quindi è possibile separarsi e divorziare in 6 mesi e, utilizzando la negoziazione assistita, non occorre neanche andare in Tribunale.

Clicca qui per vedere come funziona il divorzio breve.




Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge sul divorzio breve – Legge 6 maggio 2015, n. 55

Da quando è in vigore il divorzio breve  ?

E’ stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oggi, 11 maggio 2015, la Legge sul divorzio breve.

La Legge entra in vigore il giorno 26/05/2015

Ecco il testo della Legge così come pubblicato

Legge 6 maggio 2015, n. 55
(GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del   numero   2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  successive
modificazioni, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella
procedura  di  separazione  personale  anche   quando   il   giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione  personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,  anche  quando  il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° dicembre
          1970, n. 898  (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
          matrimonio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 . 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
              1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
          coniuge  e'  stato  condannato,  con  sentenza  passata  in
          giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
                a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
          quindici, anche con piu' sentenze, per uno o  piu'  delitti
          non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
          motivi di particolare valore morale e sociale; 
                  b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
          per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento
          della prostituzione; 
                  c) a qualsiasi pena per omicidio volontario  di  un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
                  d) a qualsiasi  pena  detentiva,  con  due  o  piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
              Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
                2) nei casi in cui: 
                  a) l'altro  coniuge  e'  stato  assolto  per  vizio
          totale di mente da uno dei delitti previsti  nelle  lettera
          b) e c) del numero 1)  del  presente  articolo,  quando  il
          giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  accerta
          l'inidoneita' del convenuto a mantenere o  ricostituire  la
          convivenza familiare; 
                  b) e' stata pronunciata  con  sentenza  passata  in
          giudicato la separazione giudiziale fra i  coniugi,  ovvero
          e' stata omologata la  separazione  consensuale  ovvero  e'
          intervenuta separazione di fatto quando la  separazione  di
          fatto stessa e' iniziata  almeno  due  anni  prima  del  18
          dicembre 1970. 
              In tutti i predetti casi,  per  la  proposizione  della
          domanda di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio,  le  separazioni  devono   essersi
          protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi
          dall'avvenuta   comparizione   dei   coniugi   innanzi   al
          presidente del tribunale  nella  procedura  di  separazione
          personale  e  da  sei  mesi   nel   caso   di   separazione
          consensuale, anche quando il giudizio  contenzioso  si  sia
          trasformato in consensuale, ovvero dalla  data  certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso  innanzi   all'ufficiale   dello   stato   civile.
          L'eventuale  interruzione  della  separazione  deve  essere
          eccepita dalla parte convenuta. 
                  c) il procedimento penale promosso  per  i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
                  d)  il  procedimento  penale  per  incesto  si   e'
          concluso con sentenza di proscioglimento o  di  assoluzione
          che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
          scandalo; 
                  e)  l'altro  coniuge,   cittadino   straniero,   ha
          ottenuto all'estero l'annullamento o  lo  scioglimento  del
          matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
                  f) il matrimonio non e' stato consumato; 
                  g)   e'   passata   in   giudicato   sentenza    di
          rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
          14 aprile 1982, n. 164.».
  Art. 2 
 
  1. All'articolo 191 del codice  civile,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza  i
coniugi a vivere separati, ovvero alla  data  di  sottoscrizione  del
processo verbale di separazione consensuale dei  coniugi  dinanzi  al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con  la  quale  i  coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale  dello
stato  civile  ai  fini  dell'annotazione  dello  scioglimento  della
comunione». 
Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 191. Scioglimento della comunione. 
              La  comunione  si  scioglie  per  la  dichiarazione  di
          assenza o  di  morte  presunta  di  uno  dei  coniugi,  per
          l'annullamento, per lo scioglimento  o  per  la  cessazione
          degli effetti civili del  matrimonio,  per  la  separazione
          personale, per la  separazione  giudiziale  dei  beni,  per
          mutamento convenzionale del  regime  patrimoniale,  per  il
          fallimento di uno dei coniugi. 
              Nel caso di separazione personale, la comunione  tra  i
          coniugi si scioglie nel momento in cui  il  presidente  del
          tribunale autorizza i coniugi  a  vivere  separati,  ovvero
          alla  data  di  sottoscrizione  del  processo  verbale   di
          separazione consensuale dei coniugi dinanzi al  presidente,
          purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi  sono
          autorizzati a vivere separati e'  comunicata  all'ufficiale
          dello  stato  civile   ai   fini   dell'annotazione   dello
          scioglimento della comunione. 
              Nel caso di azienda di cui alla  lettera  d)  dell'art.
          177, lo scioglimento della comunione  puo'  essere  deciso,
          per  accordo  dei  coniugi,  osservata  la  forma  prevista
          dall'art. 162.».
   Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 




Obbligo di esecuzione contro il vecchio proprietario dell’immobile

Con l’ordinanza emessa in data 8/1/2015 il Tribunale di Genova ha ribadito il concetto espresso nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. II 01 luglio 2004 n. 12013, in termini Cass. 6323/03, confermando che, in caso di sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il creditore che intenda agire in executivis deve necessariamente rivolgere la propria pretesa (sia per il credito principale, che per quello relativo alle spese processuali) nei confronti di chi era condomino al momento in cui l’obbligo è sorto, e non del proprietario attuale dell’immobile.

In altri termini. La fattispecie si presenta tipicamente quando intercorre una compravendita immobiliare e l’acquirente si trova, suo malgrado, a dover fare fronte a richieste per fatti risalenti a un momento in cui il proprietario dell’immobile era un’altra persona (spesso il venditore, che tace la circostanza dell’esistenza di un contenzioso condominiale).

Sulla base di questo principio, il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo notificato all’attuale proprietario di un immobile, facente parte di un condominio condannato a pagare delle somme risarcitorie nei confronti di alcuni condomini, per eventi dannosi verificatisi in epoca in cui il proprietario dell’immobile era il dante causa dell’opponente.

Vai all’ordinanza 8/1/2015




Decreto ingiuntivo e inopponibilità allo stato passivo

Decreto ingiuntivo opposto

Con il decreto n° 31/13 ex art. 99 L.F. il Tribunale di Genova ha espresso i seguenti concetti nel caso in cui venga opposto al Fallimento un decreto ingiuntivo nei confronti del quale era pendente il giudizio di opposizione al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento:

– la mancata proposizione di osservazioni al progetto di stato passivo del Fallimento non preclude la proposizione dell’azione di opposizione allo stato passivo;

– è opponibile al Fallimento solo il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento;

– in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e seguente dichiarazione di Fallimento, il giudizio di opposizione diventa improseguibile, il decreto non si consolida e il creditore è tenuto a fare domanda di ammissione al passivo del Fallimento provando il proprio credito;

– il Giudice Delegato non può liquidare e ammettere al passivo le spese di un giudizio di cui è estraneo, in particolare -nel caso in esame- le spese liquidate con il decreto ingiuntivo opposto non sono opponibili al Fallimento;

– nel caso in cui il credito sia contestato, il creditore ha l’onere di dimostrare il proprio credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, formulando specifica istanza probatoria e provando il proprio credito o il danno, non essendo sufficiente la mera produzione delle scritture contabili allegate all’istanza di insinuazione al passivo del Fallimento (limiti probatori nei confronti del Fallimento).

Vai al decreto 31/13




Contributo Unificato – aumenti del D. L. 24/06/2014 , n. 90, art. 53

Gli importi del Contributo Unificato, in vigore dal 25 giugno 2014 (Decreto Legge 24/06/2014 , n. 90, art. 53).

Per tutte le cause civili sono dovuti una marca da bollo dell’importo di € 27,00 e il versamento del Contributo Unificato secondo la seguente tabella riepilogativa:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

• Procedimento di valore fino a € 1.100,00           

1° grado € 43,00 – impugnazione € 64,50 – Cassazione € 86,00

• Procedimento di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00   

1° grado € 98,00 – impugnazione € 147,00 – Cassazione € 196,00

Procedimento di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Procedimento di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Procedimento di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00

1° grado € 759,00 – impugnazione € 1.138,50 – Cassazione € 1.518,00

Procedimento di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00

1° grado € 1.214,00 – impugnazione € 1.821,00 – Cassazione € 2.428,00

• Procedimento di valore superiore a € 520.000,00

1° grado € 1.686,00 – impugnazione € 2.529,00 – Cassazione € 3.372,00

(per “impugnazione” si intende non solo l’appello, ma anche il reclamo)

VALORE INDETERMINABILE

• Processi civili di valore indeterminabile

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Processi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di valore indeterminabile

€ 120,00

VALORE NON DICHIARATO

• Processo civile in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.686,00

• Processo amministrativo in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 6.000,00

• Processo tributario in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.500,00

GIUDICE DI PACE

• I processi davanti al Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

PROCEDIMENTI SPECIALI Libro IV titolo I c.p.c.

(ad esempio accertamento tecnico preventivo, ingiunzione, convalida di sfratto, cautelari, possessori)

si applica il Contributo Unificato ridotto al 50%

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERE CONDOMINIALI

• Si applica il Contributo Unificato ordinario

SEPARAZIONE E DIVORZIO

• Separazione consensuale

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio congiunto)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

• Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. – separazione personale dei coniugi

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

ALTRI PROCEDIMENTI

• Processi di volontaria giurisdizione

Contributo unificato: € 98,00

• Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (procedimenti in Camera di Consiglio)

Contributo unificato: € 98,00

• Reclami contro i provvedimenti cautelari

Contributo unificato: € 147,00

• Regolamento di competenza

Contributo unificato ordinario

• Regolamento di giurisdizione

Contributo unificato ordinario

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

• Processi di esecuzione per consegna o rilascio

Contributo unificato: € 139,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 43,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 139,00

• Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

Contributo unificato: € 139,00

• Per i processi di esecuzione immobiliare

Contributo unificato: € 278,00

• Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

Contributo unificato: € 168,00

PROCEDURE DI DIRITTO FALLIMENTARE

• Istanza di fallimento

Contributo unificato € 98,00

• Sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

Contributo Unificato: € 851,00

• Processi di opposizione alla sentenza di fallimento

Contributo Unificato ridotto al 50%

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – Art. 23 Legge 689/81

Contributo Unificato e spese come da art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCESSI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

• Procedimento di valore fino a € 2.583,28

Contributo unificato: € 30,00

• Procedimento di valore compreso tra € 2.583,28 e € 5.000,00

Contributo unificato: € 60,00

• Procedimento di valore compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00, e per quelli di valore indeterminabile

Contributo unificato: € 120,00

• Procedimento di valore compreso tra € 25.000,00 e € 75.000,00

Contributo unificato: € 250,00

• Procedimento di valore compreso tra € 75.000,00 e € 200.000,00

Contributo unificato: € 500,00

• Procedimento di valore superiore a € 200.000,00

Contributo unificato: € 1.500,00

Vai all’art. 53 D.L. 90/2014

Vai agli strumenti di calcolo




Art. 51 L. F. – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

L’Art. 51 Legge Fallimentare sancisce il divieto di inizio o prosecuzione di qualunque azione individuale esecutiva  o cautelare sui beni compresi nel fallimento, anche per crediti maturati durante il fallimento.

Quanto sopra comporta anche l’inopponibilità al Fallimento stesso dell’eventuale vendita dei beni pignorati, avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Il Fallimento può quindi agire per la restituzione dei beni.

Nel caso in questione, il creditore procedente addirittura, sottacendo l’esistenza della esecuzione individuale al Fallimento in sede di insinuazione al passivo, ha provveduto a aggiudicarsi direttamente i beni.

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