TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio
…omissis…
nel procedimento ex art. 337 ter e ss. c.c. promosso da
E. B., con l’Avv. A. C.
ricorrente
contro
L. P., con l’Avv. G. W.
resistente
con l’intervento ex lege del P.M.;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva assunta
esaminati gli atti e i documenti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati per relationem,
sentite le parti;
viste le rispettive domande e conclusioni formulate da ultimo anche nelle note conclusive;
visto il parere del P.M. che ha così concluso “Rigettarsi l’istanza di affido esclusivo”;
Ritenuto che debba essere privilegiato l’affido condiviso, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.c., non ravvisandosi ragioni ostative allo stesso nell’interesse dei minori, in quanto il padre ha dimostrato di partecipare alle scelte da assumere nell’interesse dei figli, come risulta dalle comunicazioni intercorse tra le parti via mail, ed è quindi nell’interesse dei figli che i genitori perseguano insieme la strada di una serena e continua comunicazione necessaria per adottare scelte condivise. Quanto all’oggettivo problema della distanza è già stato sottoscritto dalle parti, nel verbale di udienza, una delega per consentire alla B. di sottoscrivere anche per il P. ogni autorizzazione necessaria per i minori (cfr. verbale di udienza del 15 settembre 2016) ed in ogni caso l’utilizzo delle nuove tecnologie (tra cui le mail, alle quali è possibile allegare autorizzazioni specifiche sottoscritte e scansionate insieme eventualmente al documento di identità del padre, oltre a whatsapp, Wechat e videochiamate), risulta idoneo per consentire una gestione condivisa delle principali scelte da adottare nell’interesse dei minori ed anche per quelle comuni (sport, gite ecc.);
osservato che la collocazione debba essere presso la madre, anche alla luce dell’età dei minori;
ritenuto che sulla modalità di visita, alla luce della distanza geografica, l’atteggiamento della madre debba essere improntato alla massima flessibilità, favorendo ogni occasione di incontro del padre con i minori, con diritto-dovere di visita del padre ogni volta che costui possa recarsi in Italia e per le vacanze scolastiche natalizie, Pasquali e almeno tre settimane durante le vacanze estive da comunicarsi all’altro genitore almeno un mese prima del soggiorno, anche al fine di consentire una migliore gestione della permanenza dei bambini presso la nonna o i nonni scuola/grest/asilo;
rilevato, quanto alle rispettive condizioni economiche, che la signora B. percepisce attualmente circa xxxx,xx euro mensili (cfr. estratti contro depositati relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016 con accredito dello stipendio) e che il signor P. percepisce xxxxx RMB lordi mensili pari ad euro xxxx,xx lordi (cfr doc. 53) – corrispondenti a netti xxxx,xx euro (xxxxx RMB – cfr doc 52); che la B. sostiene una rata di mutuo pari ad euro xxx,xx (come si ricava sempre dagli estratti conto depositati) …omissis…; che il P. sostiene un canone di locazione di xxxx RMB (circa xxx,xx euro); che le sue spese per tornare in Italia a trovare i figli, fatto importantissimo per la crescita dei minori e per il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva,sono di entità notoriamente rilevante.
Ritenuto, quindi, che debba essere disposto un contributo al mantenimento pari a euro xxx mensili (euro xxx per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per le quali si richiama il Protocollo della famiglia, adottato presso il Tribunale di Verona il 7/3/2014.
Ritenuto che la natura endofamiliare della controversia e l’esito complessivo inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
– affida G. e N. P. congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con se,
ogni qualvolta riesca a tornare in Italia,oltre alle vacanze Natalizie ed a tre settimane durante le vacanze estive;
– dà atto che le parti hanno concordato, alla luce della distanza geografica intercontinentale, il rilascio di una delega alla signora B., sottoscritta personalmente dalle parti all’udienza del 15.9.2016, per sottoscrivere le autorizzazioni nell’interesse dei minori, fermo l’obbligo di previo accordo tra i genitori sulle stesse;
- pone a carico del signor P. L. l’obbligo di versare alla signora B. E. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro xxx mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie e straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) così come indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di Verona alla Sezione Terza paragrafo 2 e di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
– visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza genitori;
al netto di quelle percepite dalla signora B. tramite il Fondo Previdenza della Banca.
-compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
così deciso in Verona nella camera di consiglio per 4 ottobre 2017 su relazione della dott.ssa R. M.
TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in Cancelleria
oggi 10 OTT. 2017