Obbligo di esecuzione contro vecchio proprietario dell’immobile
TRIBUNALE DI GENOVA
ORDINANZA 8/1/2015
Letti gli atti, a scioglimento della riserva;
ritenuto:
– che l’opponente fonda il proprio assunto sull’assenza di rapporto debitorio con gli odierni procedenti, che ottennero sentenza di condanna risarcitoria (in qualità di condomini) nei confronti del proprio condominio di Genova, via xxxxxx;
– che più precisamente l’opponente allega di essere divenuto proprietario del proprio alloggio sito nel citato condominio in data 22.2.10 (doc. 1 att.), e cioè in data ben successiva al sinistro oggetto della controversia (introdotta nel 2001) da cui promana il titolo esecutivo;
– che a tal fine è noto che “In tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, poiché l’obbligo di ciascun condomino di contribuirvi insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere ai lavori che giustificano la spesa, e non quando il debito viene determinato in concreto, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire “in executivis” contro il singolo partecipante per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per quello, accessorio, relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l’obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.” (Cassazione civile sez. II 01 luglio 2004 n. 12013, in termini Cass. 6323/03);
– che il principio statuito dalla S.C. appare pienamente applicabile al caso di specie, dove la condanna risarcitoria emessa nei confronti del condominio si fonda proprio su un comportamento negligente di quest’ultimo quale custode delle cose comuni e più precisamente “per violazione del dovere di vigilanza sullo stesso incombente, in relazione ai danni causati agli attori dagli insufficienti lavori di impermeabilizzazione del tetto da parte dell’impresa appaltatrice” (cfr. sent. Corte di Appello di Genova, est. D’Arienzo, n. 162/14, pag. 6, doc. D att., costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto qui opposto);
– che quindi sussistono gravi motivi per sospendere il titolo esecutivo nei confronti dell’odierno opponente, in quanto lo stesso non era condomino al momento del sinistro;
– che sulle spese della presente fase cautelare si provvederà all’esito della decisione sul merito;
P.Q.M.
1. sospende l’efficacia esecutiva del titolo nei confronti di xxxx;
2. rimette la parti per il merito all’udienza di cui all’atto introduttivo.
Così deciso presso il Tribunale di Genova, il giorno 8.1.2015
Si comunichi.
IL GIUDICE