Art. 51 L. F. – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

L’Art. 51 Legge Fallimentare sancisce il divieto di inizio o prosecuzione di qualunque azione individuale esecutiva  o cautelare sui beni compresi nel fallimento, anche per crediti maturati durante il fallimento.

Quanto sopra comporta anche l’inopponibilità al Fallimento stesso dell’eventuale vendita dei beni pignorati, avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Il Fallimento può quindi agire per la restituzione dei beni.

Nel caso in questione, il creditore procedente addirittura, sottacendo l’esistenza della esecuzione individuale al Fallimento in sede di insinuazione al passivo, ha provveduto a aggiudicarsi direttamente i beni.

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